PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Al fine di realizzare i princìpi di solidarietà e di collaborazione tra i cittadini è istituito il servizio civile obbligatorio, quale modalità non armata di difesa della Patria ai sensi dell'articolo 52 della Costituzione.
      2. Per la realizzazione delle finalità di cui al comma 1 il servizio civile obbligatorio è prestato nei seguenti settori:

          a) tutela e valorizzazione del patrimonio naturale, ambientale, storico, artistico e culturale del Paese;

          b) tutela della salute;

          c) protezione civile;

          d) istruzione, integrazione e assistenza sociale;

          e) cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, mediante la partecipazione a progetti di promozione sociale e ambientale.

Art. 2.

      1. Tutti i cittadini, di sesso maschile e femminile, tra il diciottesimo e il ventiseiesimo anno di età hanno l'obbligo di svolgere il servizio civile obbligatorio.
      2. La durata del servizio civile obbligatorio è di sei mesi; il servizio è retribuito con un importo mensile pari a 300 euro.

Art. 3.

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi finalizzati a disciplinare

 

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il servizio civile obbligatorio secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) i cittadini prestano il servizio civile obbligatorio presso le regioni, gli enti locali, le associazioni di protezione civile, le organizzazioni non governative e le associazioni del terzo settore, preferibilmente nella provincia o comunque nella regione di residenza;

          b) le regioni, gli enti locali, le associazioni di protezione civile, le organizzazioni non governative e le associazioni del terzo settore, per i propri settori di competenza rientranti tra quelli di cui al comma 2 dell'articolo 1, richiedono l'assegnazione di cittadini che prestano il servizio civile obbligatorio;

          c) i cittadini possono esprimere la loro preferenza per un determinato settore fra quelli di cui al comma 2 dell'articolo 1; tale preferenza, non vincolante, è valutata ed eventualmente accolta sulla base della ricettività del settore medesimo;

          d) indicazione delle cause ostative che motivano l'impossibilità di esercitare il servizio civile obbligatorio o che ne motivano il rinvio.

      2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati previo parere delle competenti Commissioni parlamentari e previa intesa acquisita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite la Consulta nazionale per il servizio civile, le associazioni del terzo settore e le organizzazioni non governative.

Art. 4.

      1. Per l'attuazione delle disposizioni della presente legge è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo nazionale per il servizio civile obbligatorio, con una dotazione iniziale di 1 miliardo e 800 milioni di euro.

 

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Art. 5.

      1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 1 miliardo e 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.